Il Codice Penale raccoglie le norme che difendono la comunità dal male, tracciando il confine tra ciò che protegge e ciò che ferisce. È la mappa della responsabilità, il patto che garantisce ordine, giustizia e sicurezza. In queste pagine vive il cuore della tutela collettiva: la legge che punisce, ma soprattutto guida.
Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto nelle seguenti divisioni.
Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.
La legge penale della Repubblica delle Isole delle Canarie obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salvo le eccezioni stabilite dal diritto interno.
Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale.
sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.
2. Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato
Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.
È punito secondo la legge di Liberty Bay il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:
Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge di Liberty Bay, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.
Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.
Nei casi indicati negli articoli 7 e 8, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.
Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito
Le disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.
Ove un cittadino commetta un crimine la cui reclusione è inferiore a 5 ore, non si potrà procedere all'arresto senza aver invitato, una volta, il cittadino a cessare la condotta illecita.
Le pene principali stabilite sono:
Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende:
l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.
Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende:
la multa e l'ammenda.
La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata nello stabilimento penitenziario a ciò destinato.
La pena della reclusione si estende da 1 ora a 25 giorni, ed è scontata nello stabilimento penitenziario a ciò destinato o in sezioni speciali. Non è in ogni caso possibile infliggere una sentenza di pena detentiva superiore a 25 giorni, neanche quando si tratti della somma di più reati.
Il Procuratore Generale, quando una sentenza di condanna si estende al periodo di detenzione massimo, ha facoltà, con decreto motivato, di richiedere la commutazione della pena in ergastolo.
La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro.
prendere visione alla normativa fiscale, Titolo III articolo 14 per comprenderne le procedure.
in caso di mancato pagamento di una multa inferiore ai 500€, sarà prevista una pena detentiva di 1 ora. per multe superiori a 500 euro la reclusione sarà pari a 30 minuti per ogni 250€ di multa. le cifre vengono arrotondate per eccesso.
L'interdizione dai pubblici uffici è temporanea. E priva il condannato del diritto di eleggibilità di ogni pubblico ufficio, si estenda da 1 settimana a 1 mese.
Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o a taluno degli uffici, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione.
Art. 20 bis, casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego
Salvo quanto previsto dagli articoli 20, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre giorni importa altresì l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
L'interdizione dagli uffici direttivi delle istituzioni pubbliche priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di Direttore o Vice Direttore.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.
Il delitto:
Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde anche il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri.
Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.
Il colpevole del delitto tentato è punito: con la pena stabilita per il delitto, diminuita di un terzo.
Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:
Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
Quando ricorre una circostanza attenuante è diminuito fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
Attenuano il reato le circostanze seguenti:
l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
l'aver agito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza;
l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso.
Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste, può prendere in considerazione circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena, chiamate attenuanti generiche.
Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.
Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.
Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
Agli effetti della legge penale: sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso.
Sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole.
Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità e la recidiva.
Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.
non è imputabile chi in quel momento non la deteneva.
La disposizione della prima parte dell'articolo 41 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa.
Gli stati emotivi o passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.
L'ubriachezza non esclude né diminuisce la imputabilità.
Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata di un quarto della pena prevista.
Le disposizioni dell'articolo 43 si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l’azione di sostanze stupefacenti.
Chi, dopo essere stato condannato per un delitto grave, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto. Se il reato è uguale la pena può aumentare della metà.
È dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione per delitti non colposi, della stessa indole, riporta un'altra condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro 15 giorni dal delitto precedente.
Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.
Oltre agli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e ai particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di un'aggravante.
Per i fatti per cui è prevista la pena detentiva non superiore alle 4 ore il giudice può considerare la sospensione condizionale della pena.
La sospensione condizionale della pena viene meno nel momento in cui si commette un secondo reato di qualunque genere, il quale viene cumulato con la pena precedentemente sospesa.
Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tale potere discrezionale. Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.
La custodia cautelare sofferta prima che la sentenza sia divenuta definitiva si detrae dalla durata complessiva della pena.
La morte permanente (permadeath) del reo, avvenuta prima o dopo la condanna, estingue il reato.
L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa. L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è
limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.
Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato. La remissione può intervenire solo prima della condanna, salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti. Se la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti.
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente a 3 mesi mediante sentenza di non luogo a procedere. Viene fatta eccezione per i reati per cui è prevista la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione delle circostanze aggravanti.
La morte del reo avvenuta dopo la condanna, estingue il la pena.
L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno il 75% della pena.
La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole.
Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
Oltre quanto è prescritto nell'articolo 60 e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
L'estinzione del reato o della pena non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato.
Il giudice può ipotecare le proprietà del condannato a garanzia del pagamento di un alto risarcimento.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.
Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.
Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri che si trovano nel territorio dello Stato.
Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
Le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.
La legge penale determina i casi nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un fatto non preveduto dalla legge come reato.
Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.
Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto o ricollegabili al fatto commesso.
Chiunque si procura, diffonde notizie, distrugge o falsifica notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da 1 a 5 giorni
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione per 4 giorni. Si applica la pena dell'ergastolo:
se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato canarino;
se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato è punito con la reclusione fino ad 16 ore.
È punito con la reclusione a 6 ore chiunque si introduca clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato. La pena è raddoppiata quando la zona è considerata di massima sicurezza.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non superiore a 30 ore.
Chiunque abbia poteri riconosciuti nei confronti dei militari istiga a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al
giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione non superiore a 30 ore.
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, o con finalità di terrorismo è punito con la reclusione da 5 a 10 giorni.
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale.
Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione fino a 10 giorni.
Chiunque attenta alla vita, alla incolumità del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione fino a 12 giorni.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 44, attenta alla libertà del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione non inferiore a 4 giorni.
È punito con la reclusione di 2 giorni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge;
all’assemblea legislativa o alla Corte costituzionale l'esercizio delle loro funzioni.
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito con la reclusione fino a 6 giorni. Se i fatti previsti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di due terzi.
Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione fino a 4 giorni. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato la pena è aumentata del doppio.
Chiunque compia atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza o l'unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a 8 giorni.
Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a 2 giorni.
Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a 10 giorni.
Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con una pena non inferiore a 12 giorni. Se la guerra civile avviene è punito con la pena dell’ergastolo.
Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione fino a 6 giorni. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.
Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da 12 ore a 3 giorni. E altresi punito chi impedisce:
Alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali, l'esercizio delle loro funzioni.
Al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge
Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.
Chiunque rivela notizie di carattere segreto è punito con la reclusione non inferiore a 16 ore.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli
conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione per 2 giorni.
Chiunque vada a ledere i rapporti esteri della repubblica di Liberty Bay incomberà nella reclusione da 5 ore ad 1 giorno.
Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da 4 a 8 giorni; se la guerra avviene, è punito con 16 giorni di carcere. Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato di Liberty Bay o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da 1 a 3 giorni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da 2 a 5 giorni.
Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da 1 a 2 giorni e con la multa pari al doppio del valore della merce.
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da 12 ore a 4 giorni . Ne risulta un aggravante se il fatto è di particolare gravità.
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione fino a 2 giorno.
Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici è punito con la reclusione fino a 2 giorno.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, e' punito con la reclusione da 1 a 4 giorni.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, anche giovandosi dell'errore altrui se ne appropria, è punito con la reclusione da 20 ore a 3 giorni.
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da 1 a 3 giorni.
Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 1 a 3 giorni.
Se i fatti indicati negli articoli 53, 53 bis, 53 ter sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da 3 a 6 giorni.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione fino a 3 giorni.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione fino a 1 giorno.
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'Autorità competente nelle forme stabilite dalla
legge, è punito con la reclusione fino a 1 giorno.
Chiunque disturba il funzionamento di un ente pubblico o forza dell’ordine tramite chiamate false e/o perpetrate più volte nel corso di un breve periodo riceverà una sanzione di 500€.
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a 12 ore.
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione fino a 20 ore. In caso di particolare gravità dell’interruzione il giudice può predisporre con decreto motivato l’interdizione dall’ufficio di direttore.
Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione fino a 15 ore.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia , al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione fino a 1 giorno.
Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione di 6 ore.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione
di opera meramente materiale.
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione.
Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato..
Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione fino a 8 ore.
Chiunque non rispetti l’ordine intimato da un agente o ufficiale della Polizia Giudiziaria di fermarsi (Alt Fermo), è punito con la reclusione da 4 a 6 ore.
Chiunque usa violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario , ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l'attività, è punito con la reclusione fino a 12 ore.
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato , è punito con la reclusione fino a 10 ore.
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato , atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio ,
è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a 8 ore.
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione fino a 12 ore.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale è punito con la multa di 1000 euro.
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione fino a 6 ore.
Chiunque si fa promettere o dare, anche per altri, denaro o altri vantaggi patrimoniali sfruttando le sue relazioni con un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio è punito con la reclusione fino a 9 ore.
Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a 12 ore
Il pubblico ufficiale , il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a 18 ore
L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la reclusione fino a 5 ore.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 116, è punito con la multa fino a 500 euro.
Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
Chiunque, con denuncia , querela , richiesta o istanza , anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione fino a 10 ore.
Chiunque, con denuncia , querela , richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte Suprema, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da 12 ore a 24 ore.
Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da 4 a 8 ore.
Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione fino a 8 ore.
Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo , aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a 1 giorno.
Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione fino a 14 ore
Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade o favorisce l’altrui evasione, è punito con il raddoppio della pena precedente.
Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa , l'evasione, è punito con la reclusione fino a 12 ore.
Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione fino a 1 giorno. La pena è raddoppiata se il fatto è commesso a favore di un condannato a 20 o più giorni di carcere o all'ergastolo.
Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da 4 a 8 ore. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.
Chiunque, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da 2 a 6 ore.
Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a 8 ore.
Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino 4 ore.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 129, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a 4 ore.
Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a 3 ore.
Chiunque discrimina o giudica l’ideologia religiosa, di culto, di fede o di credo di un'altra persona, è punita con una multa fino a 250€.
Chiunque perseguita un individuo sulla base del credo religioso e/o ideologico è punito con la reclusione fino a 8 ore.
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione con la reclusione fino a 5 ore
Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti , coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione fino a 4 giorni . Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione fino a 3 giorni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione fino a 10 giorni. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone è punito con la reclusione fino a 6 giorni.
Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 94 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze
dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nell'articolo precedente.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione fino a 30 ore.
Chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione fino a 1 giorno.
Chiunque, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, ovvero attua una strage, con la reclusione fino a 10 giorni.
Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da 6 a 12 ore.
Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da 3 a 6 ore. Se il disastro si verifica, la pena della reclusione equivale al doppio.
Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, è punito con la reclusione da 6 a 12 ore.
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili,
ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse è punito con la reclusione fino a 4 giorni.
Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con la reclusione fino a 8 giorni.
Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a 12 ore.
Chiunque, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate, contraffatte oppure scadute, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alla reclusione non inferiore alle 12 ore.
Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione fino a 10 ore.
Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna, è punito con una multa fino a 1000€.
Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale, ovvero distrugge in maniera irreversibile un ecosistema è punito con la reclusione da 20 ore a 2 giorni e con una sanzione di 4000€.
E' punito con la reclusione da 3 a 12 ore e con la multa da euro 500 a euro 4000:
Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da 3 a 6 ore e con la multa da euro 250 a euro 1000.
Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a 4 ore e con la multa fino a euro 500.
Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a 8 ore
Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, o che attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza è punito con la reclusione da 15 ore a 2 giorni.
Chiunque, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito, con la reclusione fino a 3 ore.
Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da 3 a 9 ore e con la multa non inferiore a euro 3000.
Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a 8 ore e con la multa da euro 500 a euro 10000.
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione fino a 10 ore.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1500.
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da 8 ore a 1 giorno.
Chiunque, essendo legato da un matrimonio o unione civile avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da 6 a 10 ore.
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da 12 ore a 1 giorno.
Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione di un’ora.
Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da 2 a 4 ore.
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione da 2 a 4 ore.
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione a 4 giorni.
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione di 3 giorni.
Chiunque, trovando un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per lesioni personali, omette di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a 8 ore. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o
sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a 1 ore o con la multa fino a euro 500.
Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con il risarcimento da 500 a 1500 euro. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità il risarcimento è misurato in base all'entità del danno di immagine causato.
Se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.
Chiunque commette atti di stalking è punito con la reclusione da ore 3 ad ore 6.
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento è punito con la reclusione fino a 1 giorno.
Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione fino a 1 giorno.
Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni , è punito con la reclusione fino a 1 giorno.
Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di
liberazione dato da questa Autorità, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a 1 giorno.
Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente è punito con la reclusione fino a 16 ore.
Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale, è punito con la reclusione fino a 10 ore.
Chiunque usa violenza o minaccia per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato o a tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 16 ore.
Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 2000 euro. Se la minaccia è grave la pena aumenta.
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione da 2 a 4 ore.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione fino a 4 ore
Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da 4 a 6 ore.
Se l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione da 3 a 5 ore.
Nel caso previsto dal secondo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 177, è punito con la reclusione da 8 a 16 ore.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da 10 a 18 ore se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio.
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla magistratura, utilizza mezzi idonei all’intercettazione,installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione fino a 12 ore.
Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti
corrispondenza , lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto è punito con la reclusione fino a 10 ore se si tratta di documenti pubblici e con il risarcimento del danno se privati.
Chiunque s'impossessa della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a 8 ore
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione fino a 1 giorno.
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione fino a 10 ore.
Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione fino a 2 giorni.
Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a 6 ore e con la multa fino a euro 500.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia è punito con la reclusione fino a 10 ore e al risarcimento del danno.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità o da privati, è punito con la reclusione fino a 16 ore.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione fino a ore 12, con il risarcimento del danno e con la multa di euro 2000€.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 2 a 6 ore e con la multa da euro 250 a euro 1000.
Fuori dei casi di concorso nel reato , chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a 1 giorno.
Si applica la pena della reclusione fino a 1 giorno e della multa di 7000 euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Chiunque, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da 2 a 6 ore e con la multa da euro 500 a euro 5000.
Chiunque, ricopra l’ufficio di direzione aziendale, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile dell’azienda di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso fuori dai casi per cui la legge lo permette è punito con la reclusione da 10 ore ad 1 giorno.
Chiunque, intenzionalmente e con dolo, ometta di dichiarare redditi o beni imponibili, alteri documenti fiscali o compia qualsiasi atto fraudolento allo scopo di eludere il pagamento di imposte dovute ai sensi delle leggi tributarie vigenti, è punito, oltre che alle sanzioni previste in materia di normativa tributaria con la reclusione .
Chiunque, al fine di ottenere un vantaggio patrimoniale per sé o per altri, commetta atti fraudolenti volti a eludere il corretto adempimento degli obblighi finanziari verso lo Stato, è punito oltre che alle sanzioni previste in materia di normativa tributaria con la reclusione
Contravvenzioni
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a 6 ore e con l'ammenda fino a 350€.
Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione fino a 1 giorno.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da 1 a 2 giorni.
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da 2 a 4 ore.
Si applica la pena della reclusione da sei a otto ore e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a 4 ore.
Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a 4 ore e l'ammenda di 1500€
Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio è punito con 5 ore di reclusione.
Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o vende o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a 1 giorno.
Chiunque si introduce in luoghi, nei quali l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a 5 ore.
Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del parlamento è punito con la reclusione fino a 16 ore
Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a 10 ore
Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con l'arresto fino a 16 ore
Chiunque detenga armi o munizioni, la cui detenzione è consentita, senza essere appartenente a una forza di polizia o ad una armata, ovvero senza essere titolare di un porto d'armi di funzione, è punito con l'arresto fino a 18 ore.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia alle autorità, è punito con l'arresto fino a quattro ore.
Chiunque, per ragioni di servizio o d'ufficio, detenga un’arma e la porti fuori dai luoghi consentiti, ovvero in circostanze non consentite, è punito con l'arresto fino a 5 ore.
La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da chi detiene l’arma abusivamente nelle circostanze di cui all’articolo 211.
Chiunque detenga oggetti potenzialmente dediti a commettere reati, ossia le corde, i piedi di porco, i giubbotti antiproiettile, i passamontagna e le pistole da collezione, la cui detenzione è consentita, senza essere appartenente a una forza di polizia o ad una armata o ai servizi di informazione e sicurezza per quanto riguarda i piedi di porco, i giubbotti antiproiettile e i passamontagna, ovvero un magistrato unicamente per quanto concerne i passamontagna e i giubbotti antiproiettile, oppure coloro autorizzati dal magistrato unicamente per quanto concerne i passamontagna e i giubbotti antiproiettile, è punito con l'arresto fino a 18 ore.
Chiunque, per ragioni di servizio o d'ufficio, detenga uno o più oggetti previsti dall’articolo 211 ter e lo porti o li porti fuori dai luoghi consentiti, ovvero in circostanze non consentite, è punito con l'arresto fino a 5 ore.
La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da chi detiene l’oggetto abusivamente nelle circostanze di cui all’articolo 211 ter.
Chiunque detenga uno o più oggetti in dotazione alle forze di polizia o armate, quali le manette, le piastrine di riconoscimento o le ricetrasmittenti, è punito con l’arresto fino a 5 ore.
Alla stessa pena soggiace chiunque detenga uno o più oggetti in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quali l’accetta da pompiere o il rampino.
La detenzione legittima della ricetrasmittente è concessa al Presidente della Repubblica e ai ministri, alla Presidenza del Senato della Repubblica, ai magistrati, ai giudici della Corte Costituzionale e agli appartenenti ai servizi di informazione e sicurezza.
Chiunque, per ragioni di servizio o d'ufficio, detenga uno o più oggetti previsti dall’articolo 211 quinquies e lo porti o li porti fuori dai luoghi consentiti, ovvero in circostanze non consentite, è punito con l'arresto fino a 5 ore.
La pena è raddoppiata se il fatto è commesso da chi detiene l’oggetto abusivamente nelle circostanze di cui all’articolo 211 quinquies.
Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità è punito con la reclusione fino a 12 ore
Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve e conserva a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a 5 ore
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, attraverso comizi o riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, influenza la libera espressione del voto nei tempi destinati alle elezioni, presidenziali o parlamentari, ovvero alle votazioni di un referendum, è punito con l'arresto fino a 4 ore.
Soggiace alla stessa pena chiunque pone in essere l'affissione di stampati o di manifesti di propaganda.