La Costituzione è la radice profonda dello Stato: il patto che unisce il popolo, la fonte di ogni diritto e il limite di ogni potere. In queste pagine vive la visione di una comunità libera, giusta e solidale. È la casa comune delle regole fondamentali, il faro che orienta istituzioni e cittadini nel loro cammino.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 12 ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 12 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
Fanno eccezione al comma 3 le perquisizioni personali, queste non necessitano della convalida.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva e ordinaria.
In caso di arresto obbligatorio in flagranza di reato da parte della polizia giudiziaria, la pena detentiva potrà essere irrogata da quest'ultima unicamente qualora sia inferiore alle 24 ore. Successivamente, dovrà essere comunicata l'adozione del provvedimento all'autorità giudiziaria entro 12 ore e convalidato entro le successive 12 ore, pena la liberazione dell'arrestato e l'estinzione del reato per decorrenza dei termini.
Il Presidente è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Tra le sue funzioni, rientrano:
Indire le elezioni del Senato, che devono svolgersi a metà del mandato del Presidente, e fissare la prima riunione;
Inviare messaggi al Senato;
Promulgare le leggi, approvare ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti del Gabinetto del Presidente. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato, al Senato. Se il Senato approva nuovamente la legge, a maggioranza qualificata, questa deve essere promulgata. Nessun atto del Senato, legge o provvedimento dell’esecutivo è valido se non firmato dal Presidente;
Emana gli Ordini Esecutivi, che hanno forza di legge vincolante per i dipartimenti del Gabinetto. Gli ordini esecutivi sono soggetti a revisione da parte della Corte Costituzionale;
Autorizzare la presentazione al Senato, da parte dei membri del Gabinetto del Presidente, dei disegni di legge di iniziativa dell’Esecutivo;
Il Presidente di Stato presiede il Gabinetto Presidenziale, nominandone e revocandone i componenti mediante Decreto Presidenziale. Con lo stesso atto, il Presidente assegna e organizza le deleghe e le competenze dei singoli Ministri, garantendo un'adeguata ripartizione delle funzioni. I requisiti per la nomina a membro del Gabinetto Presidenziale sono stabiliti dalla legge;
Nominare funzionari dello Stato nei casi indicati dalla legge;
Istituisce le Agenzie Governative;
Accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici e ratificare i trattati internazionali;
Indire referendum popolari nei casi previsti dalla Costituzione;
Comandare le forze armate, presiedere il Consiglio supremo di difesa, dichiarare lo stato di guerra deliberato dal Senato, dispiegare e coordinare operazioni militari, indirizzare le politiche di difesa;
Presiedere il Consiglio superiore della magistratura;
Concedere grazia e commutare pene per tutte le infrazioni di legge, salvi i casi di messa in stato di accusa;
Conferire onorificenze della Repubblica.
Il Senato esercita il Potere Legislativo con funzioni di:
Proporre, discutere e approvare leggi, bilanci e modifiche costituzionali;
Istituire commissioni d’inchiesta su temi di interesse pubblico;
Approvare o respingere trattati internazionali proposti dal Presidente e ratificare dichiarazioni di guerra, fornendo al Gabinetto del Presidente i poteri necessari.
Il Senato si riunisce su richiesta del Presidente della Repubblica o di un terzo dei senatori, con notifica di convocazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale almeno 24 ore prima della seduta.
Il Senato elegge tra i propri membri un Presidente e un Vicepresidente, responsabili della direzione e rappresentanza dell’istituzione. E’ compito della Presidenza del Senato:
Presiedere le sedute del Senato, garantendo il rispetto del regolamento interno e mantenendo l'ordine durante i dibattiti;
Rappresentare il Senato nelle relazioni con gli altri organi dello Stato e nelle cerimonie ufficiali, fungendo da portavoce dell'istituzione;
Convocare le sedute del Senato, stabilendo l'ordine del giorno e le modalità di discussione;
Sospendere le sedute per motivi di ordine pubblico o per garantire il corretto svolgimento delle discussioni;
Decidere su questioni procedurali, incluse le modalità di voto e l'ammissione delle proposte di legge;
Adottare misure disciplinari nei confronti di membri del Senato che violano il regolamento, richiamando all'ordine chi necessario.
L’Ufficio di Presidenza redige un verbale delle sedute, che è pubblicato entro 48 ore in Gazzetta Ufficiale, eccetto le parti ritenute riservate. Su richiesta di un terzo dei senatori presenti, i voti favorevoli e contrari saranno inclusi nel verbale.
Il Presidente del Senato assume temporaneamente le funzioni del Presidente della Repubblica in caso di impedimento del Presidente e del Vicepresidente.
Un membro del Senato decade automaticamente dalla carica in caso di:
Condanna definitiva per reati gravi che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
Perdita della cittadinanza o di diritti civili e politici;
Incompatibilità con altre cariche pubbliche, nel caso in cui il membro non rinunci a tali cariche entro un termine stabilito;
Dimissioni volontarie, presentate in forma scritta al Presidente del Senato.
In caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, il membro potrà essere considerato decaduto. La decadenza sarà dichiarata dalla Presidenza del Senato che dovrà comunicarlo al Senato e al membro interessato mediante comunicazione scritta.
La Corte Costituzionale si occupa di:
Giudicare sulle controversie circa la legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Istituzioni autonome e non, sui conflitti tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Istituzioni, e tra le Istituzioni;
Regolamentare il ricorso costituzionale diretto individuale a tutela dei diritti fondamentali nei confronti del pubblico potere;
Indagare e giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;
Esprimere giudizio nei confronti dei giudici per violazione dei princìpi della Legge fondamentale o dell'ordinamento costituzionale;
Stabilire l’incostituzionalità di un partito politico;
Pronunciarsi sull'ammissibilità del referendum;
Verificare i requisiti di eleggibilità e i risultati elettorali. In caso di dimissione di un senatore, su richiesta del Presidente del Senato, la Corte verifica i requisiti del candidato sostituto. La Corte Costituzionale è giudice dei risultati elettorali;
Assume la decisione in merito ai contrasti che, sull'interpretazione della Legge fondamentale, possano sorgere tra la Corte Suprema, la Magistratura e la Corte Costituzionale stessa.
La Corte Costituzionale si compone di:
Un Presidente, nominato dal Presidente della Repubblica sentito le Magistrature ordinarie superiori;
Due giudici, di cui uno eletto dal Senato e uno nominato dal Presidente della Repubblica. Il giudice nominato dal Senato deve essere eletto a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea.
Due giudici, eletti dalle magistrature superiori.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per tre mesi, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento.
La legge disciplina i casi di incompatibilità con l’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale.
Le seguenti Leggi Costituzionali sono adottate per completare e specificare in modo dettagliato i contenuti della presente Costituzione:
Ordinamento del Gabinetto del Presidente;
Ordinamento della Corte Costituzionale;
Ordinamento Giudiziario;
Ordinamento dei Dipartimenti.
Le Leggi Costituzionali sopra elencate devono essere approvate entro un termine di due settimane dall’entrata in vigore della presente Costituzione.
A seguito dell’approvazione della Costituzione con maggioranza qualificata, gli organi politici, ovvero il Presidente della Repubblica, il Gabinetto del Presidente e il Senato, provvederanno congiuntamente all’elezione di un Capo di Stato Provvisorio, il quale rimarrà in carica fino all'elezione del primo Presidente della Repubblica secondo le norme stabilite dalla presente Costituzione. A seguito dell’elezione del Capo di Stato Provvisorio:
Il Senato della Repubblica decadrà dal suo incarico, con i poteri legislativi trasferiti al Gabinetto di Transizione sotto la supervisione del Capo di Stato Provvisorio.
Gli ex membri del Senato potranno essere consultati, in qualità di esperti, nel processo di redazione della nuova Costituzione, senza esercitare poteri deliberativi.
Il Capo di Stato provvisorio avrà il compito di:
Promulgare la Costituzione;
Comporre un Gabinetto di Transizione. I membri del Gabinetto di Transizione saranno congedati dal proprio impiego fino alla fine del mandato del Gabinetto. Non si applicano disposizioni di incompatibilità che comportino la cessazione permanente dei rapporti lavorativi;
Assicurare l’attuazione di norme transitorie necessarie a preservare l’ordine democratico durante il passaggio al nuovo assetto istituzionale;
Garantire la continuità amministrativa e politica durante il periodo di transizione e rimarrà in carica fino all’elezione del primo Presidente della Repubblica secondo le modalità previste dalla presente Costituzione.
Fino alla formazione del nuovo Senato, le funzioni legislative saranno temporaneamente attribuite al Gabinetto di Transizione, che agirà secondo le linee guida stabilite dal Capo di Stato Provvisorio e nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione approvata.
Il Capo di Stato provvisorio esercita le prerogative che la Costituzione assegna al Presidente della Repubblica.
Le modalità e i criteri per l’elezione del Capo di Stato provvisorio sono stabiliti mediante decreto del Presidente della Repubblica.