Repubblica delle Isole delle Canarie
Città di Liberty - Palazzo di Stato
— Visto il Referendum popolare in riferimento alla scelta della nuova forma di Governo
— Considerata la necessità di permettere il corretto e continuativo corso delle elezioni, in conformità alle nuove normative costituzionali;
— Sentiti il Gabinetto del Presidente Van Lysk, i Comandanti delle Forze dell’Ordine e Armate, i Capi Partito.
Titolo I - Disposizioni Generali
Articolo 1 - Principi Fondamentali
- Le elezioni del Senato della Repubblica e del Premier si svolgono a suffragio universale e diretto, con voto libero, eguale e segreto.
- L'esercizio del voto è un diritto e un dovere civico di ogni cittadino.
- Il diritto di voto spetta esclusivamente ai cittadini della Repubblica in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Articolo 2 - Documenti Necessari
- Per esercitare il diritto di voto è necessario essere in possesso di un Documento di Identità in corso di validità e della Tessera Elettorale.
- I suddetti documenti sono emessi dalla Segreteria del Municipio.
- Tutte las candidature previste dalla presente legge, siano esse di lista o individuali, per le elezioni del Senato, sono presentate presso la Segreteria del Municipio competente.
Articolo 3 - Silenzio Elettorale
- Il silenzio elettorale ha inizio alle ore 00:00 del primo giorno delle elezioni e rimane in vigore per tutta la durata delle operazioni di voto.
- È vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale, comizi, riunioni pubbliche a fini di propaganda e l'utilizzo di mezzi di comunicazione di massa per promuovere candidati, liste o partiti.
- Tutti i cartelloni pubblicitari, manifesti, banner, volantini, pannelli elettronici o qualsiasi altro mezzo di comunicazione visiva o sonora a contenuto politico-elettorale devono essere rimossi o oscurati per l’intera durata del silenzio elettorale.
Articolo 4 - Seggi Elettorali e Sicurezza
- L'ubicazione dei seggi elettorali è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica.
- È vietato sostare o formare assembramenti nei pressi dei seggi elettorali se non per il tempo strettamente necessario all'esercizio del voto.
- Le Forze dell'Ordine sono incaricate di garantire l'ordine, il libero accesso ai seggi e di pattugliare le aree circostanti per prevenire violazioni del silenzio elettorale.
Articolo 5 - Convocazione e Indizione
- Le elezioni del Senato sono indette dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, da emanare almeno 7 giorni prima della scadenza naturale del mandato del Senato uscente, come previsto dall'Articolo 55.3 della Costituzione.
- Le elezioni del Premier sono indette dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, da emanare almeno 7 giorni prima della scadenza naturale del mandato del Premier uscente o in caso di interruzione anticipata dello stesso come previsto dall'Articolo 38 della Costituzione.
- Il decreto fissa le giornate di votazione e l’ubicazione dei seggi. Le candidature possono essere presentate a partire dalla pubblicazione del decreto.
Titolo II - Elezioni del Senato della Repubblica
Articolo 6 - Composizione del Senato e Sistema Elettorale
- Il Senato della Repubblica è composto da 15 membri.
- Alla ripartizione dei seggi partecipano le liste di partito e le candidature individuali che abbiano ottenuto a livello nazionale almeno il 7% dei voti validi. La soglia si applica alla singola lista o al singolo candidato, indipendentemente dalla coalizione di appartenenza. Tale soglia è derogata qualora nessuna lista o candidatura la raggiunga, procedendo in tal caso all'assegnazione tra i quozienti più elevati.
- L’assegnazione dei seggi avviene secondo tre fasce di consenso basate sulla lista o sulla coalizione più votata (intesa come somma dei voti di tutte le liste e candidature individuali):
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Fascia di Dominio (Voti ≥ 52%): Qualora la prima lista o coalizione ottenga il 52% o più dei voti validi, i seggi sono assegnati in modo proporzionale puro tra tutte le liste ammesse utilizzando il metodo D’Hondt (divisori 1, 2, 3...) con un’attribuzione d’ufficio di 9 seggi come Premio di Dominio alla prima lista o coalizione.
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Fascia di Garanzia (Voti tra 51.9% e 45%): Qualora la prima lista o coalizione ottenga una cifra compresa tra il 51.9% e il 45% dei voti validi, ad essa sono attribuiti d'ufficio 8 seggi come Premio di Maggioranza. I restanti 7 seggi sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste ammesse secondo il metodo D’Hondt.
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Fascia di Instabilità (Voti < 44.9%): Qualora nessuna lista o coalizione raggiunga il 44.9% dei voti, si procede come segue:
- Si ripartiscono 15 seggi tra le liste ammesse utilizzando il metodo Imperiali (divisori che partono da 2: ovvero 2, 3, 4...).
- Il 15° seggio è assegnato come Bonus di Coalizione alla lista o coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
-
Ai fini della presente legge, per “quoziente D’Hondt” si intende il rapporto tra i voti ottenuti da ciascuna lista e la serie dei divisori naturali (1, 2, 3, …), secondo la formula:
Quoziente = Voti della lista ÷ n I seggi sono attribuiti alle liste che ottengono i quozienti più elevati.
-
Ai fini della presente legge, per “Metodo Imperiali” si intende il rapporto tra i voti ottenuti da ciascuna lista e la serie dei divisori naturali che parte dal numero 2 (2, 3, 4, …), secondo la formula:
Quoziente = Voti della lista ÷ (n + 1) I seggi sono attribuiti alle liste o ai candidati che ottengono i quozienti più elevati.
- Le coalizioni si formano mediante dichiarazione di collegamento alle liste di partito o candidature individuali, in numero non superiore a tre. Ai fini della determinazione della Fascia di Consenso, i voti di tali liste sono computati unitariamente. Ogni lista mantiene tuttavia la propria identità ai fini della soglia di sbarramento (7%) e della ripartizione interna dei seggi spettanti alla coalizione.
N rappresenta la serie dei seggi da assegnare partendo da 1
Articolo 7 - Liste e Candidature
- Possono essere presentate:
- Liste di partito o movimento, composte da un numero di candidati non superiore a 15, ciascuna delle quali deve dichiarare l’appartenenza a una coalizione e il Premier sostenuto;
- Candidature individuali, presentate da un singolo candidato.
- Modalità di presentazione:
- Per le candidature individuali deve essere corredata da un modulo, che il candidato può compilare autonomamente, contenente i seguenti dati obbligatori:
- Del candidato: Nome, Cognome e Codice Fiscale.
- Di ciascuno dei dieci (10) elettori sostenitori: Nome, Cognome, Codice Fiscale e controfirma del modulo.
- Il modulo, completo in ogni sua parte e controfirmato da tutti i sostenitori, deve essere presentato direttamente dal candidato alla Segreteria del Municipio contestualmente alla registrazione della propria candidatura.
- Non sono ammesse candidature multiple di uno stesso candidato in più liste o sia in lista che come individuale.
Articolo 8 - Voto e Preferenze
- L’elettore esprime un solo voto per un Premier e, nell’ambito della relativa coalizione, per una lista di partito o movimento, con possibilità di indicare una preferenza per un candidato al Senato.
- L'ordine di elezione dei candidati all'interno di ciascuna lista è determinato dal numero di preferenze ricevute, in ordine decrescente.
- In caso di parità di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, risulta eletto il candidato più anziano per età.
- Per scheda bianca si intende la scheda elettorale restituita dall'elettore senza l'espressione di alcun voto valido. Essa attesta esclusivamente la partecipazione alla consultazione elettorale ed è registrata ai soli fini statistici e della rilevazione dell'affluenza.
- Le schede bianche sono considerate voti validi ma non concorrono alla determinazione del risultato finale delle elezioni, alla ripartizione dei seggi, al calcolo delle percentuali di voto né al raggiungimento delle eventuali soglie elettorali. Il loro numero è pubblicato separatamente nei risultati ufficiali della consultazione.
Articolo 9 - Sostituzione dei Senatori e Elezioni Suppletive
- In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un Senatore, subentra il primo dei non eletti della medesima lista di partito che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.
- Qualora nella lista non vi siano più candidati non eletti, il seggio è dichiarato vacante e si procede alla convocazione di elezioni suppletive per quel seggio.
- Il Presidente della Repubblica indice elezioni suppletive per il seggio vacante entro 48 ore dalla dichiarazione di vacanza. Le elezioni suppletive si svolgono entro 7 giorni dalla loro indizione e sono regolate dal sistema uninominale secco: è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
- Per le elezioni suppletive si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 7 in materia di candidature individuali. Le candidature, complete del modulo con le firme di almeno dieci (10) sostenitori, devono essere presentate alla Segreteria del Municipio.
Articolo 10 - Ineleggibilità e Incompatibilità
- Non sono eleggibili al Senato e alla carica di Premier:
- Il Presidente della Repubblica in carica;
- I membri del Governo;
- I Direttori delle Agenzie Governative;
- Gli appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate in servizio attivo;
- I Magistrati.
- Coloro che siano interdetti dai pubblici uffici o condannati in via definitiva per reati contro lo Stato.
- Le due cariche sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva. Il Senatore o il Premier eletto che si trovi in situazione di incompatibilità deve optare per una delle due cariche entro 24 ore dalla proclamazione, decorrendo altrimenti dalla carica.
Titolo III - Disposizioni Speciali e Garanzie
Articolo 11 - Garanzie per l'Esercizio del Voto
1. I cadetti e le reclute delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate hanno il diritto di essere accompagnati dai propri superiori presso i seggi per esercitare il diritto di voto.
1. I detenuti in attesa di giudizio, o non condannati con sentenza definitiva, hanno diritto a votare in sezioni elettorali speciali allestite presso le strutture carcerarie.
Articolo 12 - Verifica delle Candidature
- La Corte Costituzionale è l’organo preposto alla verifica preliminare dei requisiti di eleggibilità e alla convalida giuridica di tutte le candidature presentate per le elezioni del Senato della Repubblica. Nell'ambito di tale verifica, la Corte accerta altresì il possesso dei requisiti di onorabilità dei candidati mediante l'esame della fedina penale. La certificazione del casellario giudiziale deve risultare priva di condanne definitive per reati gravi alla data del sessantesimo giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni.
- La mancanza del requisito della fedina penale pulita entro il termine previsto comporta l'inammissibilità della candidatura.
- La Corte Costituzionale è altresì deputata a verificare, prima della proclamazione degli eletti, la sussistenza dei requisiti di eleggibilità e l’assenza di cause di incompatibilità per ogni candidato risultato eletto.
- La Corte Costituzionale, in casi eccezionali e debitamente motivati, può concedere una proroga per la presentazione delle candidature, da comunicare attraverso i canali ufficiali.
Articolo 13 - Proclamazione degli Eletti
- Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente della Repubblica, o in sua assenza un suo delegato, annuncia pubblicamente i risultati delle elezioni dalla loggia centrale del Municipio.
- La Corte Costituzionale, sulla base delle risultanze dello scrutinio e delle verifiche effettuate ai sensi dell’articolo 14, proclama ufficialmente gli eletti e convalida giuridicamente l’esito delle elezioni.
Titolo IV - Disposizioni Finali e Transitorie
Articolo 14 - Abrogazione e Entrata in Vigore
- Con l'entrata in vigore della presente legge, è abrogata la “Legge Elettorale Bressan”, nonché tutte le altre disposizioni normative con esse incompatibili.
- La presente legge entra in vigore 48 ore dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.